Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l’amministratore di s.r.l. per l’omesso pagamento delle imposte, il danno risarcibile non coincide con l’importo dell’imposta non versata ma soltanto con le sanzioni e gli interessi irrogati a seguito dell’accertamento, perché la condotta dell’amministratore non incide sulla debenza dell’imposta, dovuta in relazione ad altri presupposti, ma solo sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento.
Qualora l’amministratore non abbia tenuto le scritture contabili né consegnato al curatore i beni, la cassa e le informazioni sulla sorte dell’attivo, e non offra alcuna giustificazione, gli è imputabile come danno il valore delle immobilizzazioni, delle rimanenze, delle disponibilità liquide e dei crediti esigibili risultanti dall’ultimo bilancio depositato e non rinvenuti o non riscossi all’apertura del fallimento, trattandosi di specifici inadempimenti allegati dal curatore e causalmente collegati a perdite patrimoniali individuate.