Solo la cancellazione e non il mero scioglimento della società determina l’interruzione del processo.
Nell’ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell’art. 2734 c.c. il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, assumendo in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l’onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.