Il contratto di associazione in partecipazione, caratterizzato dal sinallagma fra l’attribuzione all’associato di una quota degli utili dell’impresa o dell’affare dell’associante e l’apporto conferito dall’associato, non dà vita a un soggetto nuovo né a un patrimonio autonomo, e l’impresa o l’affare restano di esclusiva pertinenza dell’associante, il quale soltanto fa propri gli utili e subisce le perdite. L’associato può pretendere unicamente la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’apporto; gli è preclusa l’attribuzione di una quota degli incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento, anche quando le parti l’abbiano prevista nel contratto, perché una simile clausola è tipica dello schema societario e, come tale, incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. cod. civ.; al contratto complesso così configurato si applica soltanto la disciplina dell’associazione in partecipazione, ove ne sia accertata la funzione in concreto prevalente.
La clausola del contratto di associazione in partecipazione che riconosce all’associato una quota del valore dell’azienda va interpretata in coerenza con la natura del contratto, e quindi senza ricomprendervi l’avviamento.
Qualora l’associato abbia eseguito un apporto inferiore a quello contrattualmente pattuito, la quota di utili a lui spettante subisce una riduzione corrispondente all’apporto effettivamente conferito.
Nel rendiconto dell’associazione in partecipazione, i compensi corrisposti al familiare che presta attività lavorativa nell’impresa dell’associante [quale collaboratore ai sensi dell’art. 230 bis c.c.] sono imputati ai costi di gestione e incidono sugli utili da ripartire con l’associato; quando il contratto prevede la ripartizione degli utili al netto degli oneri fiscali, vanno detratte le imposte calcolate sull’utile d’impresa dichiarato annualmente al fisco.
La domanda di condanna dell’associato al versamento della parte non eseguita dell’apporto, proposta per la prima volta in sede di riassunzione del giudizio, è domanda nuova e tardiva, e come tale inammissibile, rispetto alla domanda riconvenzionale di rideterminazione in riduzione della quota di partecipazione agli utili, che ha natura di domanda quanti minoris.
L’accipiens che abbia ricevuto somme sine titulo senza essere in buona fede [per averne sollecitato con insistenza il pagamento] è tenuto alla restituzione con la rivalutazione monetaria, perché soltanto la buona fede limita l’obbligo restitutorio alla sorte capitale e agli interessi dal giorno della domanda.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che la parte abbia provato l’esistenza dell’an debeatur e che la determinazione del quantum risulti impossibile o eccessivamente difficile; essa non supplisce alla mancata allegazione e prova dell’entità dei pregiudizi subiti e della loro riconducibilità causale all’inadempimento.