La postergazione di cui all’art. 2467 c.c. presuppone che il finanziatore rivesta la qualità di socio al momento in cui mette a disposizione della società le somme. È pertanto esclusa quando la provvista sia versata alla società dopo la cessione della partecipazione, anche se l’accordo che ne prevede l’erogazione e la restituzione sia stato concluso contestualmente alla cessione.
Esula dal divieto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2474 c.c. l’accordo, concluso in vista della cessione delle quote, con cui il socio cedente si obbliga a liquidare propri titoli, già costituiti in pegno a garanzia di un debito bancario della società, e a versarne il ricavato alla società per l’estinzione di quel debito, mentre la società si obbliga a restituirgli ratealmente la somma ricevuta [senza interessi e con tempi non più gravosi del piano di ammortamento originario]. Con tale operazione la società sostituisce al debito verso la banca un debito restitutorio verso il garante, senza concedere prestiti o fornire garanzie per l’acquisto delle proprie partecipazioni.
Ai fini della postergazione del credito del socio finanziatore, una delle situazioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c. deve sussistere sia al momento del finanziamento sia al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito che il giudice deve accertare in concreto. I presupposti della postergazione sopravvenuti nel corso del giudizio possono essere provati anche con documenti formati dopo la scadenza dei termini istruttori.
Al credito certo, liquido ed esigibile non può essere opposto in compensazione un controcredito risarcitorio contestato e illiquido [fondato sulla responsabilità del creditore quale amministratore della società debitrice], che non sia di facile e pronta liquidazione, perché la compensazione, anche giudiziale, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere.
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. È inammissibile la mera riproposizione di una questione senza specifica confutazione delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione.