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Corte d'appello di Brescia, 26 Luglio 2024, n. 772/2024

Compenso dell’amministratore di s.r.l. rimesso dallo statuto a una delibera assembleare mai adottata

Corte d'appello di Brescia, 26 Luglio 2024, n. 772/2024
Compenso dell’amministratore di s.r.l. rimesso dallo statuto a una delibera assembleare mai adottata

Qualora lo statuto di s.r.l. [in house, a socio unico comunale] preveda per l’amministratore il solo rimborso delle spese e rimetta all’assemblea la facoltà di deliberare un’indennità annuale, la presunzione di onerosità dell’incarico è superata e, in mancanza della delibera assembleare, l’amministratore non matura il diritto al compenso. L’atto di nomina [decreto del Sindaco dell’ente socio] che si limiti a richiamare genericamente il compenso previsto dalla normativa vigente non può sostituire la delibera assembleare né derogare alla previsione statutaria.

Il conferimento da parte dell’amministratore di un incarico di consulenza a un professionista esterno è fonte di responsabilità soltanto se l’incarico esorbita dall’interesse sociale. La scelta di avvalersi di un professionista esperto nell’assunzione delle decisioni gestorie [anche per la verifica del piano economico-finanziario della gestione], pur se opinabile, è riconducibile all’interesse sociale e rientra nella discrezionalità dell’amministratore.

La pattuizione, nel contratto di consulenza continuativa stipulato dall’amministratore, di un compenso forfetario dovuto senza rendiconto analitico delle attività svolte attiene alla convenienza economica dell’operazione, che è insindacabile e quindi estranea alla responsabilità dell’amministratore. In applicazione del criterio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., la clausola che dichiara insindacabili le prestazioni del professionista va riferita alla predeterminazione forfetaria del compenso e alla sua esigibilità, perché, se intesa come esonero del professionista dalla responsabilità per inadempimento, sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1229, comma 1, c.c.

L’identificazione della causa petendi va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto introduttivo e nei documenti allegati, i quali hanno funzione probatoria e di chiarificazione dei fatti costitutivi dedotti e non possono supplire all’originario difetto di allegazione, perché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum. Una voce di danno non tempestivamente dedotta non può quindi ritenersi introdotta nel giudizio per il solo fatto di essere ricompresa nei conteggi unilateralmente predisposti e prodotti dalla parte.

All’amministratore non può essere imputata a titolo di responsabilità l’adozione di scelte inopportune dal punto di vista economico, perché tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale. Il giudizio sulla diligenza nell’adempimento del mandato può investire soltanto l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, l’atto di appello deve esporre compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino a incrinarne il fondamento logico-giuridico; è pertanto inammissibile il motivo che si limiti a reiterare genericamente la tesi disattesa dal primo giudice.

Data Sentenza: 26/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro: RG 1220 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Luca Perotta
Luca Perotta

Nato a Busto Arsizio (VA) il 21 marzo 1991, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgo la professione di avvocato presso lo Studio FPB Legal di Milano. Sono specializzato in contenzioso commerciale e societario.

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