Ai sensi dell’art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l’autore dell’illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.
Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell’esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.
Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell’agente di poter recare danno all’azienda del concorrente, ma occorre anche l’uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell’accertamento in concreto dell’animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell’agire dell’imprenditore, all’insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell’assunzione degli altrui dipendenti o dell’acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all’idoneità della condotta a danneggiare l’organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall’art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell’art. 2598, n. 1 c.c.