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Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1307/2026

Atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo e nesso causale interrotto dalla prosecuzione dei contratti

Tribunale di Napoli, 28 Gennaio 2026, n. 1307/2026
Atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo e nesso causale interrotto dalla prosecuzione dei contratti

La prosecuzione da parte della curatela, senza esercitare la facoltà di scioglimento, dei contratti di locazione di beni aziendali stipulati dal liquidatore durante il concordato preventivo senza l’autorizzazione del giudice, e il loro successivo rinnovo e proroga, costituiscono una ricognizione implicita della validità dei vincoli negoziali e interrompono il nesso causale tra la stipulazione non autorizzata e il danno lamentato, perché il minor realizzo dei beni e il mancato incasso di canoni congrui dopo il fallimento sono l’effetto di autonome scelte gestorie della procedura [contratti con cui una società consortile operante nello smaltimento dei rifiuti aveva concesso in godimento a un’altra impresa del settore automezzi e attrezzature, dopo la relazione negativa del commissario giudiziale e la sospensione della procedura competitiva].

Nel concordato preventivo un atto astrattamente di ordinaria amministrazione assume carattere straordinario, e richiede l’autorizzazione prevista dall’art. 167 l. fall., quando sia idoneo a sottrarre risorse o ad assumere debiti in pregiudizio dei creditori, come i contratti che attuino in via privata il trasferimento della disponibilità dei beni aziendali dopo che il tribunale abbia sospeso la procedura competitiva, ma la domanda di declaratoria di inefficacia è inammissibile per difetto di interesse quando la curatela abbia ottenuto la restituzione dei beni.

Il contratto il cui corrispettivo sia determinabile in base alla lettura sistematica delle clausole non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto a causa di un errato rinvio a una clausola inesistente, che costituisce un mero refuso redazionale, perché dichiararne la nullità violerebbe la reale volontà delle parti e il principio di conservazione del contratto.

Il passaggio di dipendenti a un’altra impresa e l’acquisizione da parte di questa di commesse pubbliche già svolte dalla società in crisi non integrano distrazione dell’azienda in mancanza di prova della violazione di norme imperative o di accordi fraudolenti, potendo essere ricondotti a dinamiche concorrenziali di mercato.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per l’azione di responsabilità promossa dal curatore contro il liquidatore si estende, per connessione, alle domande di nullità e di inefficacia dei contratti che, nella prospettazione dell’attore, costituiscono la modalità di attuazione della distrazione dell’azienda.

La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. è ammissibile anche se proposta con la comparsa conclusionale, in assenza di termini preclusivi espressamente previsti, ma è infondata quando la parte non provi il danno subito.

Data Sentenza: 28/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 25181 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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