Qualora lo statuto di un’associazione preveda l’esclusione dell’associato con formule generali ed elastiche [mancanza ai doveri sociali, atti di indisciplina, danno all’interesse morale e materiale dell’ente], il sindacato giudiziale sulla delibera di esclusione non si arresta all’accertamento del fatto e si estende alla gravità della condotta ai sensi dell’art. 24, comma 3, c.c., attraverso un giudizio di proporzionalità tra la lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. Una deliberazione del consiglio direttivo può fissare obblighi organizzativi [turni di volontariato nei fine settimana], ma non integra lo statuto, sicché la loro violazione non costituisce causa automatica di esclusione.
Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione l’associazione assume la posizione sostanziale di attrice ed è onerata della prova della condotta addebitata e della sua gravità, sicché l’esclusione è illegittima qualora l’ente non dimostri l’effettiva incidenza della violazione sulla propria operatività [mancata copertura di alcuni turni festivi in quattro mesi, a fronte di un servizio comunque assicurato da altri associati e di una lunga e diligente partecipazione dell’escluso].