È illegittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di società a responsabilità limitata che preveda, con particolare riguardo ad un singolo socio, l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura in un preciso suo bene, prevedendo altresì la facoltà degli altri soci di sottoscrivere la sua porzione di capitale eventualmente inoptata con conferimenti in denaro.
Dalla deliberazione sostitutiva ex art. 2378, c. 4, c.c. deve emergere espressamente un chiaro intento dei soci
soppressivo del vizio da cui era affetta la precedente deliberazione nonché la volontà di sostituire questa con un’altra esente da vizi , pur potendo avere la deliberazione sostitutiva ad oggetto, però, materie non esattamente coincidenti con quelle delle delibera sostituita,