Nell’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori di s.r.l., l’allegazione per la prima volta in comparsa conclusionale di una condotta illecita diversa, anche sotto il profilo temporale, da quella posta a fondamento della domanda, come la mancata appostazione nel fondo rischi e oneri di un debito contributivo risultante da una cartella già notificata, integra un tardivo ampliamento della causa petendi, precluso dall’art. 183 c.p.c., e resta estranea al thema decidendum. La mera produzione del bilancio non equivale all’allegazione dei fatti che vi si possono rinvenire; la parte totalmente vittoriosa, priva di interesse all’appello incidentale, può riproporre l’eccezione di tardività respinta in primo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Non integra indebita prosecuzione dell’attività la condotta del liquidatore, che abbia tempestivamente chiesto il fallimento, di sostenere i costi necessari a portare a compimento le commesse già assunte, come l’acquisto di materie prime, così da evitare l’aumento del passivo, né quella di sostenere i costi connessi all’esistenza stessa della società e dell’opificio, coerenti con la liquidazione, come quelli per personale, smaltimento dei rifiuti, spese legali e notarili, sicurezza, contabilità, manutenzione e interessi bancari. La sola infondatezza dell’appello non integra colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c.