Nell’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori di s.r.l., l’allegazione per la prima volta in comparsa conclusionale di una condotta illecita diversa, anche sotto il profilo temporale, da quella posta a fondamento della domanda [nella specie, la mancata appostazione di un debito contributivo nel fondo rischi e oneri] integra un tardivo ampliamento della causa petendi, precluso dall’art. 183 c.p.c., e resta estranea al thema decidendum.
Non integra indebita prosecuzione dell’attività la condotta del liquidatore che sostenga i costi necessari a portare a compimento le commesse già assunte, come l’acquisto di materie prime, così da evitare l’aumento del passivo, né quella che sostenga i costi connessi all’esistenza stessa della società e coerenti con la liquidazione (personale, smaltimento dei rifiuti, spese legali e notarili, sicurezza, contabilità, manutenzione, interessi bancari). La sola infondatezza dell’appello non integra colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c.