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Tribunale di Bologna, 25 Marzo 2024

Descrizione ex art. 129 c.p.i.: rinuncia agli atti non accettata, fumus del titolo e periculum di prova

Tribunale di Bologna, 25 Marzo 2024
Descrizione ex art. 129 c.p.i.: rinuncia agli atti non accettata, fumus del titolo e periculum di prova

Nel procedimento cautelare la parte resistente può non accettare la rinuncia agli atti del ricorrente solo se ha interesse alla prosecuzione ai sensi dell’art. 306 c.p.c., interesse che deve riguardare un concreto bene della vita o un vantaggio processuale e non può consistere nel solo prolungamento del processo, né in un accertamento negativo che la sede cautelare non può dare. Tra più ricorrenti vi è litisconsorzio facoltativo, sicché accolta la rinuncia il procedimento si estingue nel rapporto con il rinunciante, condannato alle spese, e prosegue con gli altri. Venuta meno per effetto della rinuncia la presenza della parte straniera che fondava l’eccezione di incompetenza, il giudice può ritenere la propria competenza sopravvenuta, perché l’art. 5 c.p.c. mira a evitare spostamenti della causa e non a imporli.

Ai fini della descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i., il titolo di privativa regolarmente concesso integra di per sé il fumus, salvo che la resistente ne alleghi la nullità sulla base di elementi solidi e verificabili nei tempi della cautela. Il periculum manca quando il ricorrente disponga già di elementi che gli consentano una ragionevole valutazione sulla fondatezza della causa di merito, mentre sussiste se, pur conoscendo segmenti anche significativi dell’attività avversaria, come l’autorizzazione amministrativa, le fotografie e le presentazioni commerciali del prodotto, non abbia elementi sufficienti per tale prognosi. La qualità di licenziatario esclusivo dichiarata e non contestata nel primo atto difensivo non può essere contestata tardivamente.

Non può essere accolta la richiesta, eccessivamente invasiva, di acquisire il prodotto avversario quando la descrizione ne abbia già consentito l’analisi tecnica. Poiché la descrizione ha anche funzione di istruzione preventiva, i suoi costi e quelli dei consulenti restano a carico del ricorrente che l’ha chiesta.

Data Sentenza: 25/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marco D'Orazi
Registro: RG 2241 / 2024
Allegato:
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Data: 26/09/2026
Massima a cura di: sofiapollano
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