L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina della s.p.a. quale contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, oggi espressamente prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi; ne consegue la legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare un’azione unitaria che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori.
L’esecuzione da parte dell’amministratore unico di flussi finanziari in uscita verso terzi privi di causa documentata e di inerenza all’oggetto sociale integra violazione dei doveri di fedeltà e diligenza, e l’omessa tenuta o consegna delle scritture contabili non vale come esimente, gravando sull’amministratore l’onere di provare la destinazione delle somme. Quando per la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabili sia impossibile una ricostruzione puntuale della gestione e degli specifici effetti dannosi delle condotte contestate, il danno può essere liquidato equitativamente nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché il curatore abbia allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a causarlo e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento analitico; il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione con interessi compensativi dalla dichiarazione di fallimento.