L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina della s.p.a. quale contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, oggi espressamente prevista dall’art. 2476, sesto comma, c.c. introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi; ne consegue la legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare un’azione unitaria che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori. La prescrizione quinquennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, è interrotta dal ricorso per sequestro conservativo e riprende a decorrere dal suo rigetto.
Integrano mala gestio l’omesso richiamo dei conferimenti non versati dai soci, la mancata consegna al curatore del saldo di cassa, il rimborso dei finanziamenti dei soci in violazione della postergazione dell’art. 2467 c.c. e il mancato recupero di crediti rilevanti verso clienti esteri, derivanti da forniture a credito sproporzionate rispetto al volume d’affari; a fronte di risorse fuoriuscite senza giustificazione, la curatela può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sull’amministratore la prova della loro destinazione a fini sociali.
Quando per la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabili sia impossibile una ricostruzione puntuale della gestione e degli specifici effetti dannosi delle condotte contestate, il danno può essere liquidato equitativamente nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché il curatore abbia allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a causarlo e siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento analitico. Il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione con interessi compensativi dalla dichiarazione di fallimento.