Il socio che agisce ai sensi dell’art. 2395 c.c. lamentando l’inerzia degli amministratori nel dare esecuzione alla delibera assembleare che li incaricava di nominare un legale per valutare iniziative nei confronti dell’impresa appaltatrice e dei terzi responsabili deve provare, quanto al nesso causale, che tale inerzia ha precluso non solo l’avvio di azioni a tutela della società ma anche, con specifico riferimento al proprio immobile, l’esito favorevole che l’azione eventualmente promossa avrebbe avuto secondo un criterio probabilistico ex ante [socia assegnataria di alloggio di cooperativa edilizia che chiede agli amministratori il risarcimento del danno per la mancata attuazione della delibera di incarico a un legale e per lo svincolo della fideiussione prestata dall’appaltatore].
La liberazione del fideiussore che ha garantito alla società cooperativa l’adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore può essere fatta valere, ove pregiudizievole, soltanto dalla società con l’azione sociale di responsabilità e non dai singoli soci, perché essa non arreca un pregiudizio diretto alla sfera giuridica del socio, che costituisce elemento costitutivo dell’azione di cui all’art. 2395 c.c.
La messa in liquidazione della società è irrilevante ai fini della responsabilità degli amministratori verso il socio ai sensi dell’art. 2395 c.c., perché si tratta di una decisione dell’assemblea alla quale gli amministratori sono estranei.
Alla società evocata nel giudizio d’impugnazione soltanto quale litisconsorte processuale non spetta la liquidazione delle spese quando la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in primo grado non è stata impugnata.
L’azione del socio ai sensi dell’art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, sicché il socio deve provare il fatto illecito dannoso, consistente in una condotta contra ius connotata da dolo o colpa, il danno subito e il nesso causale tra la condotta e il danno.
La statuizione della sentenza di primo grado che qualifica la domanda come azione individuale del socio verso gli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c. ed esclude la responsabilità della società, se non è censurata con l’appello, passa in giudicato e circoscrive l’esame del gravame alla sola responsabilità degli amministratori.
Le circostanze di fatto non allegate in primo grado, neppure in replica all’eccezione di accettazione senza riserve della consegna dell’immobile, non possono entrare nel giudizio d’appello come ragione di critica della sentenza, e il motivo che su di esse si fonda è inammissibile.