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Corte d'appello di Catania, 4 Dicembre 2025, n. 1612/2025

Responsabilità dell’amministratore di s.n.c. e prova del lucro cessante per perdita di contratti di agenzia

Corte d'appello di Catania, 4 Dicembre 2025, n. 1612/2025
Responsabilità dell’amministratore di s.n.c. e prova del lucro cessante per perdita di contratti di agenzia

Il danno da lucro cessante subito dalla società per la perdita di un contratto di agenzia imputabile alla condotta illecita dell’amministratore va commisurato all’utile effettivo che la società avrebbe conseguito dalla prosecuzione del rapporto, sicché, ai fini della sua quantificazione, non è sufficiente la prova, anche per ammissione dell’amministratore, dell’ammontare delle provvigioni percepite, in difetto di allegazione e di prova dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività [azione di responsabilità di una s.n.c. di rappresentanza commerciale contro l’ex socio amministratore che non aveva contestato il recesso del principale preponente, il quale aveva poi conferito il mandato a una società concorrente costituita dai familiari dell’amministratore e di cui egli era socio].

La prova del danno da lucro cessante per la perdita di rapporti di agenzia non può essere tratta da prospetti privi di sottoscrizione e tempestivamente contestati, né dalle dichiarazioni dei redditi della società dalle quali non siano ricavabili i ricavi riferibili ai singoli rapporti, e deve essere fornita mediante documentazione dotata di valenza probatoria, quali scritture contabili, fatture, registri IVA e bilanci, idonea a consentire il calcolo del margine operativo lordo sul fatturato relativo al rapporto cessato.

Quando il recesso del preponente dal contratto di agenzia trova causa in una pluralità di ragioni, alcune delle quali imputabili alla stessa società agente, la perdita del rapporto non è interamente riconducibile alla condotta illecita dell’amministratore, e la quantificazione del danno a lui imputabile, specie quando la società disponga di altre fonti di ricavo, richiede una prova puntuale del fatturato e del margine riferibili al rapporto cessato, in difetto della quale la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Il danno emergente da disgregazione della società, inteso come pregiudizio derivante dal dissesto conseguente alla perdita dei principali rapporti di agenzia per fatto dell’amministratore, deve essere provato mediante i bilanci sociali e la verifica dell’effettivo stato di dissesto, e in mancanza di tale prova non può farsi ricorso alla valutazione equitativa.

La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. non è consentita quando il danneggiato avrebbe potuto agevolmente dimostrarne l’ammontare mediante documentazione contabile e fiscale, perché manca il presupposto dell’impossibilità o della particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare.

Il principio di non contestazione non opera in ordine all’ammontare del danno quando l’amministratore, nel costituirsi in giudizio, abbia contestato il nesso causale tra le condotte addebitategli e i danni dedotti e abbia eccepito la mancata prova dei danni medesimi.

Passa in giudicato, in mancanza di impugnazione, il capo della sentenza che accerta la responsabilità dell’amministratore per gli atti di mala gestio contestati, anche quando la domanda risarcitoria sia stata rigettata per difetto di prova del danno.

Data Sentenza: 04/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Concetta Pappalardo
Relatore: Marcella Murana
Registro: RG 514 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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