Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2025, n. 474/2025

Azione di responsabilità contro gli amministratori e danno indiretto

Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2025, n. 474/2025
Azione di responsabilità contro gli amministratori e danno indiretto

Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva). Sussiste la legittimazione attiva dell’attore per il solo fatto che egli prospetta di essere titolare del diritto al risarcimento di un danno che afferma di avere patito, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità del convenuto (di riflesso, sussiste anche la legittimazione passiva del convenuto, individuato dall’attore quale soggetto responsabile del danno da quest’ultimo lamentato).

L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall’operato degli amministratori e differisce dall’azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest’ultima, in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale; pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.

Costituisce danno indiretto, e come tale non risarcibile, quello lamentato dal socio di una s.r.l., consistente nella svalutazione del valore della propria partecipazione sociale in conseguenza della diminuzione di valore del compendio della s.r.l., che si allega essere stato causato da atti lesivi addebitati agli amministratori di un’altra società. Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di tali atti lesivi dell’integrità del compendio – e cioè a prescindere dall’esame nel merito degli addebiti di mala gestio – non può trovare applicazione l’istituto di cui al comma 7 dell’art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dal socio consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 10125 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/03/2026
Massima a cura di: Gian Maria Celardi
logo