Quando, verificatasi la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 2484, n. 4, c.c.), gli amministratori omettono gli adempimenti imposti dall’art. 2485, comma 1, c.c. e proseguono l’attività d’impresa in modo del tutto ordinario, accumulando perdite, rispondono verso la società del danno da illecita prosecuzione dell’attività. In presenza di innumerevoli nuove operazioni, che rendono difficile ricostruire ex post il risultato netto delle singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, depurando i valori dai costi che la società avrebbe comunque dovuto sostenere anche se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
Il sindaco che non rilevi le irregolarità del bilancio [insufficienza degli accantonamenti per sanzioni su debiti erariali e previdenziali, contabilizzazione di un’operazione fittizia], dalle quali emergerebbe la perdita del patrimonio netto, e ne raccomandi l’approvazione con una relazione favorevole contraddittoria rispetto alle riserve espresse nelle sue premesse, consentendo così la protrazione dell’attività, risponde in concorso con gli amministratori del danno da illecita prosecuzione per il periodo in cui ha ricoperto la carica.
Costituisce voce di danno risarcibile dagli amministratori il rimborso del finanziamento dei soci effettuato in violazione dell’art. 2467 c.c., stante la situazione patrimoniale e finanziaria in cui la società già versava.
Non opera la garanzia della polizza di responsabilità professionale stipulata dal sindaco dopo la cessazione dalla carica né, comunque, quella che escluda espressamente le perdite inerenti all’attività svolta dall’assicurato quale componente di organi di controllo di società.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e ha carattere unitario e inscindibile; rientra pertanto nella legittimazione del curatore l’azione volta all’accertamento di un danno cagionato al patrimonio sociale, con conseguenti riflessi sulle posizioni creditorie dei terzi.
Sull’attore, società o curatore fallimentare, grava esclusivamente l’onere di dimostrare, anche solo mediante allegazione, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, trattandosi di obbligazioni di mezzi, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, quali il danno e il nesso di causalità; incombe invece sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
I doveri imposti agli amministratori dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto sono in parte puntualmente specificati e si identificano in determinati comportamenti, quali la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci, gli adempimenti fiscali e previdenziali e il divieto di concorrenza; per il resto derivano dalla preposizione dell’amministratore all’impresa sociale e dal conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza quanto occorre per la corretta gestione, sicché il loro contenuto non è sempre specificabile a priori. Anche le conseguenze dannose della loro violazione, dovendo essere in rapporto di causalità con essa, variano a seconda dell’obbligo di volta in volta violato. Tra tali doveri rientrano l’obbligo generale di corretta e diligente gestione e gli obblighi specifici di verificare la corretta formazione e conservazione del capitale sociale e di monitorare la situazione patrimoniale della società, per rispettare gli adempimenti previsti in caso di perdite rilevanti (artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.) o di cause di scioglimento.
L’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, co. 2, c.c. è integrata quando risulti che essi non hanno rilevato una macroscopica violazione o non hanno in alcun modo reagito di fronte ad atti palesemente illegittimi e irregolari, omettendo la doverosa diligenza, correttezza e buona fede, anche mediante la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate o la denuncia dei fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c.; a tal fine è superflua l’individuazione di specifici comportamenti dei sindaci che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere.