L’azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.