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Tribunale di Bologna, 9 Giugno 2017, n. 997/2017

Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori in presenza di bilanci non veritieri

Tribunale di Bologna, 9 Giugno 2017, n. 997/2017
Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori in presenza di bilanci non veritieri

La prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali [esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.] decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti diviene manifesta e oggettivamente conoscibile per i creditori. Quando i bilanci, redatti in violazione dei principi di corretta predisposizione, impediscono ai creditori di avere notizia della reale condizione patrimoniale della società, e mancano altri indici esterni di segno diverso dalle risultanze contabili pubblicate, il termine inizia a decorrere solo con l’emersione dell’insolvenza e della reale situazione patrimoniale e finanziaria.

L’acquisto da parte della società di beni provenienti dai soci [o da parti correlate] senza la relazione di stima di un esperto nominato dal tribunale viola l’art. 2343 bis c.c., posto a tutela contro operazioni di annacquamento del capitale sociale. L’amministratore che compie tale acquisizione sulla base di una stima redatta da professionista non indipendente e inattendibile nei criteri, senza verificare che oggetto del trasferimento fossero le intere aziende con i relativi debiti ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., viola la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ai sensi dell’art. 2392 c.c.

Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale [ai sensi dell’art. 2447 c.c.] può essere quantificato in via equitativa nell’aggravamento del patrimonio netto negativo, come rettificato in sede di consulenza tecnica, verificatosi nel periodo di indebita prosecuzione; ciascun amministratore ne risponde soltanto per il periodo in cui è stato in carica e nei limiti in cui in tale periodo l’aggravamento si è effettivamente prodotto.

I sindaci rispondono in solido con l’amministratore del danno da aggravamento della perdita quando, pur disponendo delle competenze e dei poteri incisivi attribuiti dalla legge, omettano di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla corretta contabilizzazione delle poste di bilancio [avviamenti delle aziende acquisite e svalutazione dei crediti verso società cedenti con patrimonio netto negativo]. A fronte di un’operazione di particolare rilevanza per la società, il collegio sindacale deve pretendere di essere preventivamente informato e vigilare sull’operato degli amministratori, anche quando l’organo amministrativo coincida con il soggetto economico di riferimento delle controparti.

A seguito della riforma del diritto societario gli amministratori privi di deleghe (c.d. non operativi) sono esenti da un generale obbligo di vigilanza tale da trasmodare in una responsabilità sostanzialmente oggettiva per le condotte dannose degli altri amministratori, e rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi dei quali abbiano acquisito conoscenza, o che avrebbero dovuto conoscere in forza del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., in presenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

L’amministratore privo di deleghe e di specifiche competenze contabili, nominato dopo l’operazione dannosa, non risponde dell’erronea valutazione dei beni acquisiti in precedenza; né gli è imputabile, secondo un giudizio ex ante, la prosecuzione dell’attività in presenza di una perdita rilevante ex art. 2447 c.c. quando, in assenza di complete informazioni dell’amministratore delegato sulla reale situazione patrimoniale, abbia ragionevolmente confidato nella ricapitalizzazione promessa dal socio di riferimento e si sia dimesso appena divenuta chiara la sua intenzione di non adempiere.

Ai fini dei rapporti interni tra coobbligati solidali e dell’operatività della garanzia assicurativa limitata alla quota del singolo assicurato, la quota di responsabilità dell’amministratore che, quale soggetto economico di riferimento, conosceva meglio di altri la situazione delle società coinvolte e aveva promesso il sostegno finanziario può essere determinata in misura superiore a quella dei sindaci, le cui quote, in mancanza di elementi di differenziazione, vanno determinate in misura uguale.

Nell’assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, opera l’esclusione convenzionale dei danni derivanti da circostanze già note all’assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione quando il sindaco, al momento del rinnovo della polizza, conosceva il fallimento della società in cui aveva ricoperto la carica; la dichiarazione resa in sede di rinnovo di non avere ricoperto cariche in società fallite integra inoltre una reticenza rilevante ai sensi dell’art. 1892 c.c. L’eccezione di decadenza dell’assicuratore dall’azione di annullamento va sollevata dall’assicurato nella prima udienza di trattazione, perché la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è destinata soltanto alla precisazione o modificazione delle domande e delle eccezioni già proposte.

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire documenti costituenti dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni delle parti, indicandone la fonte per consentire alle parti di verificarne l’esatto e pertinente prelievo; può quindi acquisire, ove lo reputi necessario, documenti in genere pubblici [bilanci depositati presso il registro delle imprese] non prodotti dalle parti, ma necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico la correttezza delle affermazioni delle parti.

Data Sentenza: 09/06/2017
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Daria Sbariscia
Registro: RG 22030 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2022
Massima a cura di: Edgardo Ricciardiello
Edgardo Ricciardiello

Dottore di Ricerca Abilitazione Nazionale a Professore Associato in diritto Commerciale e Avvocato in Bologna

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