La deliberazione [dell’assemblea straordinaria di s.p.a.] che, a fronte di perdite che hanno eroso il capitale sociale, lo abbatte e lo ricostituisce contestualmente all’importo originario costituisce l’archetipo dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 c.c. e non è di per sé incongrua. L’effetto di diluizione della partecipazione del socio che non sottoscrive l’aumento, peraltro imprevedibile ex ante, non consente di ritenere che esso sia l’unica ragione dell’operazione straordinaria sul capitale.
L’avviso di convocazione che pone all’ordine del giorno l’esame della situazione patrimoniale infrannuale e l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c., «ivi incluse eventuali operazioni di riduzione e/o aumento di capitale», letto unitamente ai documenti a esso allegati [situazione patrimoniale, relazione dell’organo amministrativo e osservazioni del collegio sindacale], è inequivoco e congruo rispetto alla funzione informativa che gli è propria, perché rimette correttamente ai soci la scelta dei provvedimenti opportuni.
La legittimazione a far valere la violazione dei diritti dei titolari di obbligazioni convertibili quale causa di annullamento della delibera di aumento del capitale sociale, ove tale violazione sussista, spetta soltanto agli obbligazionisti.
Sono inammissibili gli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti per la prima volta con la comparsa conclusionale.
La spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte costituisce adempimento informale che non assolve all’onere del deposito in cancelleria, perché la norma dell’art. 170 c.p.c. sulle comunicazioni alle parti costituite dei c.d. biglietti di cancelleria va tenuta distinta da quella relativa ai depositi in cancelleria, mediante i quali deve tassativamente avvenire la partecipazione all’ufficio giudiziario degli atti di parte. Ne consegue la decadenza della parte dalla facoltà di indicare mezzi di prova e produrre documenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non ritualmente depositata nel termine assegnato.
La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede la prova di una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. Tale causa non è integrata dal disservizio del sistema di deposito telematico documentato soltanto dalla schermata di un messaggio di errore, quando l’avviso del disservizio precisava che il deposito degli atti non sarebbe stato inibito e la controparte ha potuto depositare telematicamente la propria memoria nella stessa giornata.