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Tribunale di Torino, 26 Ottobre 2017, n. 5097/2017

Sostituzione della delibera di approvazione del bilancio e verifica incidentale della legittimità della delibera sostitutiva

Tribunale di Torino, 26 Ottobre 2017, n. 5097/2017
Sostituzione della delibera di approvazione del bilancio e verifica incidentale della legittimità della delibera sostitutiva

La sostituzione della deliberazione impugnata con altra preclude la declaratoria di invalidità, ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., solo se la nuova deliberazione è presa in conformità della legge e dello statuto; se anche la deliberazione sostitutiva è illegittima, la deliberazione precedente deve essere dichiarata invalida. A fronte della sopravvenuta sostituzione, il giudice dell’impugnazione è quindi tenuto a verificare incidenter tantum, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione sostitutiva sia immune da vizi e abbia rimosso la precedente causa di invalidità, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa, senza potersi limitare a dichiarare cessata la materia del contendere.

L’art. 2377, 8° comma, c.c. si applica anche alle deliberazioni nulle, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2379, 4° comma, c.c., e alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c.

La verifica dell’intervenuta rinnovazione sanante con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 2377, 8° comma, c.c., della delibera di approvazione del bilancio è possibile quando i progetti di bilancio sottoposti alle due assemblee siano stati redatti sostanzialmente nella medesima forma [entrambi in forma analitica, pur se il primo depositato con la codifica del bilancio abbreviato e il secondo redatto secondo uno schema ibrido]. Essa risulta invece problematica quando la società revochi la delibera di approvazione del bilancio in forma abbreviata e ne approvi un altro in forma analitica, perché in tal caso, viste le differenze contenutistiche, alla prima delibera non è più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrono soltanto dal momento della sua adozione.

La violazione delle prescrizioni legali in tema di redazione del bilancio ne comporta la nullità. È irregolare il bilancio “misto”, nel quale lo stato patrimoniale e il conto economico siano redatti in forma ordinaria e la nota integrativa in forma ridotta, avvalendosi delle semplificazioni previste per lo schema abbreviato, perché vengono sottratte al fruitore del bilancio informazioni sulle svalutazioni e sugli ammortamenti; l’interesse del socio che giustifica la declaratoria di nullità può attenere anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.

Ai sensi dell’art. 2434-bis, 1° comma, c.c., ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio rileva che la deliberazione di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo non sia intervenuta prima della proposizione dell’impugnazione; l’approvazione del bilancio successivo intervenuta in corso di causa lascia quindi procedibile l’azione.

Costituisce mera emendatio libelli, ammissibile se proposta entro i termini di cui all’art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., l’estensione dell’impugnazione alla successiva deliberazione avente il medesimo oggetto della precedente [la riapprovazione del medesimo bilancio di esercizio] e fondata sulla medesima causa petendi.

Il tribunale può discrezionalmente assegnare, ai sensi dell’art. 2479-ter, 1° comma, c.c., un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea a eliminare le cause di invalidità, quando ciò appaia opportuno in funzione deflattiva del contenzioso e in alternativa alla sostituzione spontanea della deliberazione. L’assegnazione del termine è inopportuna, oltre che dilatoria, quando la delibera [di approvazione del bilancio] sia già stata riapprovata più volte senza alcun risultato deflattivo e i tentativi di conciliazione siano falliti.

La sopravvenienza dei fatti non giustifica allegazioni e produzioni successive alla scadenza dei termini perentori di cui all’art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2, c.p.c., perché la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, 2° comma, c.p.c. può essere chiesta solo per decadenze intervenute per causa non imputabile alla parte [mentre è imputabile alla società l’avere atteso l’esito della consulenza tecnica prima di riapprovare il bilancio impugnato].

Data Sentenza: 26/10/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Rizzi
Registro: RG 20362 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2022
Massima a cura di: gabriele.scaglia
gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto societario/bancario con tesi intitolata "Autonomia privata e governance nel gruppo bancario cooperativo tra ragioni specialità e principi di diritto comune).

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