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Tribunale di Milano, 28 Novembre 2017, n. 11940/2017

Danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e criterio della differenza dei netti patrimoniali

Tribunale di Milano, 28 Novembre 2017, n. 11940/2017
Danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e criterio della differenza dei netti patrimoniali

In presenza di illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che compara i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data della doverosa percezione della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione o di fallimento della società. Il criterio si giustifica perché l’aggravamento delle perdite deriva dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi, nella quale le singole operazioni di norma non sono singolarmente sindacabili, a differenza del loro risultato complessivo; il confronto deve avvenire secondo criteri omogenei di valutazione, detraendo i costi che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

Il danno determinato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali è comprensivo di quello eventualmente derivante da singole operazioni di gestione compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, il cui risultato negativo è già incluso nella perdita netta risultante dal confronto tra il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio immediatamente prima della dichiarazione di fallimento; i due danni pertanto non si cumulano.

L’amministratore delegato è onerato di una piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e di un’attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti, fin dai primi mesi dell’incarico. Egli risponde, per fatto proprio e indipendentemente dalle condotte degli amministratori che lo hanno preceduto, della violazione del dovere di vigilanza sulla situazione patrimoniale e dell’obbligo di redigere un bilancio corretto e veritiero quando abbia riprodotto nel bilancio e nelle situazioni patrimoniali da lui predisposti appostazioni prive di contenuto patrimoniale certo, e dell’inerzia successiva alla scoperta della perdita del capitale, salvo provare di non aver potuto conoscere la perdita per causa a lui non imputabile.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio posto in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Le transazioni stipulate dalla curatela con alcuni soltanto degli amministratori e sindaci convenuti, limitate alle quote ideali di responsabilità dei transigenti nel complessivo debito risarcitorio solidale, hanno natura parziale e non giovano ai condebitori non transigenti ai sensi dell’art. 1304, 1° comma, c.c., che si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale. La transazione pro quota scioglie la solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, poiché non può condurre a un incasso superiore all’ammontare del credito originario né aggravare la posizione dei condebitori estranei, il debito residuo dei non transigenti si riduce dell’importo pagato dal transigente se questi ha versato una somma pari o superiore alla propria quota ideale, e della quota ideale del transigente se la somma versata è inferiore.

Integra responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la condotta del convenuto che, dopo avere sottoscritto con gli altri convenuti una proposta transattiva, si renda improvvisamente indisponibile a concludere le trattative e irreperibile, impedendo la transazione nei termini proposti, costringendo le altre parti a negoziare una diversa soluzione e dilatando senza giustificazione la durata del giudizio; il danno può essere liquidato equitativamente in misura pari al compenso liquidato al difensore della controparte.

Data Sentenza: 28/11/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 7224 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2022
Massima a cura di: Luigi Seminara
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