L’azione del curatore fallimentare promossa ex art. 146 L. Fall. cumula in sé sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2476, commi 1 e 6, cod. civ..
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare solo la sussistenza delle violazioni contestate (nel caso di specie, l’illegittima sottrazione di somme della società) e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
La coincidenza tra l’unico socio di una società di capitali e l’unico amministratore non permette di superare la personalità della società, che deve deliberare nel rispetto delle forme di legge, proprio in quanto la suddetta unicità, se non adeguatamente regolamentata, potrebbe porsi quale meccanismo elusivo della responsabilità patrimoniale personale.