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Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018

Azione di responsabilità del fallimento contro l’amministratore di fatto di S.p.a. e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale.

Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018
Azione di responsabilità del fallimento contro l’amministratore di fatto di S.p.a. e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale.

La  mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell’attore.

Si configura quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita  nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (Cfr. Cass. n. 4045/2016).

Sono indici presuntivi dell’assunzione del ruolo di amministratore di fatto, oltre al rapporto di parentela con gli amministratori nominati, la spendita della qualità di rappresentante legale della società o comunque di titolare della stessa  nei rapporti con i fornitori e dipendenti relativi all’operatività dell’ente, la riferibilità al soggetto in questione delle disposizioni di pagamento bancarie, senza che risulti altro titolo per la costante ingerenza nella gestione sociale.

A fronte dell’allegazione dell’attore di inadempimento, il convenuto rimanendo contumace non ha assolto l’onere probatorio gravante sul medesimo, va quindi ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall’attore e condannato al risarcimento del danno, conformemente al consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione in tema di azione contrattuale (Cass. S.U. n. 13533/2001), orientamento richiamato anche in tema di azione ex art. 146 L.F. (Cass. n. 9100/2015) e da applicarsi anche nel caso di azione di responsabilità svolta nei confronti  dell’amministratore di fatto, posta l’equiparazione di costui – quanto all’assunzione di obblighi verso la società e quanto alla conseguente responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale – alla figura dell’amministratore nominato dall’assemblea (Cass. n. 1925/1999).

Data Sentenza: 16/03/2018
Registro: RG 67172 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/09/2019
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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