L’azione ex art. 2476, sesto comma, c.c., strutturalmente identica a quella prevista per la s.p.a. dall’art. 2395 c.c., non è esperibile dal socio che chieda per sé il risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale da atti di mala gestio dell’amministratore [irregolare tenuta delle scritture contabili, omesso pagamento di tributi, pagamenti e debiti ingiustificati], perché tali danni costituiscono per il socio un pregiudizio soltanto indiretto, riflesso di quello subito dalla società, e il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente a quest’ultima; il socio è pertanto privo di legitimatio ad causam.
Il legale rappresentante della s.r.l., per esercitare l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore, deve essere autorizzato dall’assemblea dei soci; l’autorizzazione costituisce una condizione dell’azione, integrabile sino alla precisazione delle conclusioni, in difetto della quale la domanda è improcedibile. La regola vale anche per il liquidatore, che nella fase di liquidazione esercita gli stessi poteri degli amministratori e ne assume la responsabilità secondo i medesimi criteri d’imputazione (art. 2489 c.c.).
La domanda con cui il socio [di s.r.l.] chiede la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni in proprio favore va qualificata come azione individuale ex art. 2476, sesto comma, c.c., e non come azione sociale esercitata dal socio in via straordinaria ex art. 2476, terzo comma, c.c., perché con quest’ultima il risarcimento è chiesto soltanto a favore della società.
Nell’azione ex art. 2395 o 2476, sesto comma, c.c., che rientra nella responsabilità aquiliana, l’attore deve provare la condotta dell’autore dell’illecito, il dolo o la colpa e il nesso causale tra la condotta e il danno, che deve essere stato cagionato direttamente al suo patrimonio; non rilevano i danni indiretti, riflesso di un pregiudizio al patrimonio sociale.
Il legale rappresentante di un ente al quale l’organo amministrativo abbia conferito il potere di stare in giudizio entro un limite di valore è privo del potere di proporre una causa di valore superiore. Se il convenuto ha tempestivamente eccepito il difetto di poteri e l’attore ha accettato il contraddittorio sul punto, potendo integrare di sua iniziativa i poteri sino alla precisazione delle conclusioni, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c.