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Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2019, n. 42/2019

Gestione conservativa in presenza di deficit patrimoniale non coperto dagli apporti dei soci

Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2019, n. 42/2019
Gestione conservativa in presenza di deficit patrimoniale non coperto dagli apporti dei soci

In presenza di un deficit patrimoniale che gli apporti finanziari dei soci non sono sufficienti a colmare, gli amministratori hanno il preciso obbligo, ai sensi degli artt. 2484 e 2486 c.c., di abbandonare i criteri di continuità aziendale e di gestire la società al solo fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale. Tale obbligo permane anche quando gli ex soci si siano impegnati con il cessionario delle partecipazioni, nuovo amministratore, a ripianare le perdite, perché tale accordo è inopponibile alla società e rileva soltanto nei rapporti tra le parti; esso vale anzi a provare che l’amministratore conosceva, fin dal suo insediamento, il grave squilibrio patrimoniale della società.

Quando l’illecita prosecuzione dell’attività di impresa si articola in innumerevoli nuove operazioni, ed è quindi difficile ricostruire ex post il risultato netto delle singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato con il criterio presuntivo ed equitativo della differenza dei netti patrimoniali, comparando i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione e previa eventuale rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data in cui gli organi sociali avrebbero dovuto percepire il verificarsi della causa di scioglimento e alla data di messa in liquidazione o di fallimento della società. Il criterio della perdita incrementale netta consente infatti di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione del patrimonio sociale dovuta alla ritardata liquidazione, perché l’aggravamento delle perdite deriva dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi più che da singoli atti dannosi. L’importo così calcolato va ridotto in via equitativa delle spese che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

L’art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l’intero debito solidale e non è applicabile quando la transazione è limitata alla quota interna del debitore che la stipula.

La transazione pro quota determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e non può condurre a un incasso superiore all’ammontare complessivo del credito originario, né aggravare la posizione dei condebitori rimasti estranei, neppure in vista del successivo regresso. Il debito residuo dei debitori non transigenti si riduce quindi dell’importo pagato dal transigente soltanto se questi ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se il pagamento è stato inferiore a tale quota, il debito residuo degli altri obbligati va ridotto in misura corrispondente alla quota di chi ha transatto.

Ai fini della determinazione delle quote interne di compartecipazione al danno da illegittima prosecuzione dell’attività, i sindaci rispondono in misura inferiore rispetto agli amministratori, nei limiti di un terzo del danno complessivo, tenuto conto della minore incidenza degli obblighi di vigilanza su di essi gravanti nella causazione del dissesto.

Per l’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore opera la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché gli amministratori restano in carica. La prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre invece dal momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale, che può precedere la dichiarazione di fallimento quando i bilanci depositati nel registro delle imprese evidenzino perdite tali da erodere l’intero capitale; se si sono succedute più operazioni di azzeramento e ricostituzione del capitale, il termine decorre dalla pubblicazione del primo bilancio successivo all’ultima di esse. Le lettere di messa in mora inviate dal curatore agli ex amministratori hanno efficacia interruttiva della prescrizione.

Data Sentenza: 07/01/2019
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 404 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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