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Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018, n. 3026/2018

Onere della prova dell’adempimento nell’azione di responsabilità contro l’amministratore di fatto

Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018, n. 3026/2018
Onere della prova dell’adempimento nell’azione di responsabilità contro l’amministratore di fatto

Nell’azione di responsabilità [promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall.] nei confronti dell’amministratore di fatto, a fronte dell’allegazione di inadempimenti ai doveri gestori grava sul convenuto l’onere di dimostrare il proprio adempimento, secondo il regime dell’azione contrattuale, perché l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore nominato dall’assemblea quanto all’assunzione di obblighi verso la società e alla conseguente responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale. Il sorgere degli obblighi inerenti all’amministrazione della società non ha infatti come presupposto ineliminabile la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea, e gli obblighi giuridici cui collegare una responsabilità contrattuale per inadempimento non presuppongono necessariamente una fattispecie negoziale.

È amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, quando tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli caratteri di sistematicità e completezza.

Costituiscono indici presuntivi dell’assunzione del ruolo di amministratore di fatto, oltre al rapporto di parentela con gli amministratori nominati, la spendita della qualità di rappresentante legale o comunque di titolare della società nei rapporti con fornitori e dipendenti relativi all’operatività dell’ente e la riferibilità al soggetto delle disposizioni di pagamento bancarie, senza che risulti altro titolo per tale costante ingerenza nella gestione sociale.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore va disatteso il criterio di quantificazione del danno fondato sulla differenza tra attivo e passivo fallimentare, perché esso non tiene conto della necessità di dimostrare il nesso causale tra gli addebiti e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento; il danno va invece commisurato [al valore delle merci sottratte al patrimonio sociale e all’importo dei pagamenti effettuati indebitamente in favore di terzi].

La mancata presentazione della parte, senza alcuna giustificazione, all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale consente, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., di ritenere ammesse le circostanze dedotte nei capitoli di prova, tanto più quando l’ammissione risulti riscontrata da altri elementi probatori.

Data Sentenza: 16/03/2018
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro: RG 67172 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/11/2018
Massima a cura di: Gioia Ronci
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