L’azione individuale spettante al terzo o al socio ai sensi dell’art. 2476, 6° comma, c.c., disposizione sostanzialmente identica all’art. 2395 c.c., presuppone la prova, in base a conferente allegazione, che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Quando il danno incide sul patrimonio sociale, il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e resta al di fuori della previsione; difetta il carattere del danno diretto, per esempio, nelle condotte degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
Con la dichiarazione di fallimento della società l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali spettano unicamente al curatore ai sensi dell’art. 146 l.f., e tale legittimazione esclusiva lascia intatto il diritto di azione del socio e del terzo direttamente lesi dalla condotta illecita dell’amministratore. Costoro possono quindi agire anche dopo il fallimento con l’azione di natura aquiliana per i danni subiti nella propria sfera individuale, purché questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato; quando il danno è il mero riflesso del pregiudizio che ha colpito l’ente o il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, l’azione da proporre è quella dell’art. 2394 c.c., esperibile in caso di fallimento dal curatore.
La disciplina dell’art. 2395 c.c., benché dettata con riferimento agli amministratori di s.p.a., si applica anche alle analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori, ancorché cessati, di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
L’azione individuale del socio o del terzo si colloca nell’alveo della clausola generale dell’art. 2043 c.c., sicché grava su chi agisce l’onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, un danno diretto e ingiusto e il nesso di diretta derivazione causale tra l’attività dell’amministratore e il pregiudizio sofferto. Il dolo e la colpa vanno riferiti alla situazione di fatto posta in essere dagli amministratori, e il profilo psicologico rileva come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere, o nel non astenersi dal compiere, un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo; è quindi superflua la prova di un comportamento volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi.
Ai fini della responsabilità dell’amministratore verso il socio o il terzo è irrilevante che il danno sia stato arrecato nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento degli incarichi oppure al di fuori di tali incombenze, ed è altresì irrilevante che l’atto lesivo sia stato compiuto nell’interesse o a vantaggio della società, perché la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dà rilievo esclusivamente all’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
La domanda di risarcimento dei danni da mala gestio in ambito societario è estranea alle materie soggette alla procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010, sicché è infondata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura conciliativa.
La lacuna nell’allegazione e nella prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile non può essere colmata con il ricorso all’equità, che non può mai equivalere ad arbitrio del giudice. L’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, e presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.