Viola lo specifico dovere di diligenza cui sono tenuti gli amministratori di società di capitali l’amministratore [di società che opera prevalentemente nelle forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni] che accetta l’incarico tacendo l’esistenza di condanne penali definitive a proprio carico costituenti causa di esclusione della società dalle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. L’inadempimento si realizza già con l’accettazione della carica, perché l’esclusione della società discende dal difetto dei requisiti in capo ai suoi amministratori e si verificherebbe anche in caso di corretta dichiarazione; la condotta espone la società al concreto e prevedibile rischio di essere esclusa dalle gare cui partecipa regolarmente per il perseguimento dello scopo sociale, e la violazione è tanto più grave quando all’amministratore sono state conferite deleghe proprio per la cura dei rapporti con gli enti.
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società attrice è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, mentre grava sull’amministratore convenuto l’onere di provare l’adempimento; spetta invece alla società allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, quale il depauperamento del patrimonio sociale, e la sua riconducibilità causale al fatto dell’amministratore inadempiente. Tali regole operano anche quando l’amministratore è contumace, ipotesi nella quale è inutilizzabile il criterio della non contestazione.
Il danno subito dalla società esclusa da una gara pubblica di cui era aggiudicataria provvisoria corrisponde al mancato guadagno che avrebbe conseguito con l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dell’appalto, e va quindi determinato deducendo dall’importo di aggiudicazione i costi connessi e strumentali all’esecuzione. In mancanza di diversi indici allegati dall’attore, il danno può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del corrispettivo [pari a circa il 10% del valore dell’offerta], perché il risarcimento dell’intero importo porrebbe il danneggiato in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell’illecito.