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Corte d'appello di Brescia, 15 Marzo 2024, n. 297/2024

Azione ex art. 2395 c.c. per informazioni ingannevoli sull’aumento di capitale e nesso causale

Corte d'appello di Brescia, 15 Marzo 2024, n. 297/2024
Azione ex art. 2395 c.c. per informazioni ingannevoli sull’aumento di capitale e nesso causale

Il socio che chiede ai sensi dell’art. 2395 c.c. il risarcimento del danno subito per effetto di una condotta decettiva degli amministratori [che lo abbiano indotto a sottoscrivere un aumento di capitale prospettandone una destinazione diversa da quella effettiva] deve provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, la falsità delle informazioni ricevute, il ruolo decisivo di tali informazioni nella determinazione di compiere l’atto lesivo, il danno e il nesso causale. Il nesso causale è escluso quando [il socio, attraverso il presidente del proprio consiglio di amministrazione che presiedeva anche quello della partecipata, disponeva di tutte le informazioni utili e i bilanci della partecipata ne evidenziavano il costante peggioramento].

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore non è esperibile quando il danno lamentato costituisce il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, perché l’art. 2395 c.c. esige che il socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene alla società. Il capitale è un bene della società e non dei soci, le somme versate in sede di aumento confluiscono in esso, e dalle perdite del capitale i soci subiscono soltanto un danno riflesso, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione.

La dichiarazione della parte di non contestare i capitoli di prova e i documenti prodotti dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. rende pacifici, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., i fatti in essi rappresentati, e non rileva la successiva deduzione secondo cui tali fatti non avrebbero potuto formare oggetto di prova.

La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c. va rigettata in assenza di allegazione degli elementi di fatto necessari a identificare concretamente il danno e a consentirne la liquidazione, anche equitativa.

Data Sentenza: 15/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Tulumello
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro: RG 1323 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Claudio Zivelonghi
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