Il riconoscimento di un debito pregresso del promittente venditore verso i promissari acquirenti, contenuto nel contratto preliminare di cessione di quote sociali, ha valenza autonoma rispetto alla promessa di cessione, sicché sopravvive al contratto definitivo anche se in esso non riprodotto, e il definitivo che modifichi le modalità di pagamento del prezzo previste dal preliminare non ne determina la caducazione. Ne consegue che il debito riconosciuto, certo, liquido ed esigibile, può essere compensato giudizialmente con il credito del cedente al pagamento del prezzo.
Quando alla stipula del contratto preliminare segue la conclusione del contratto definitivo tra le stesse parti, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi relativi al negozio voluto, e la sua disciplina, anche se diversa da quella del preliminare, si presume l’unica regolamentazione del rapporto. La presunzione può essere vinta, nel silenzio del definitivo, soltanto dalla prova di un accordo, coevo alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni previsti dal preliminare sopravvivono, ferma la sopravvivenza delle clausole del preliminare dotate di autonomia.
La ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e grava sul debitore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione; sono pertanto irrilevanti i capitoli di prova volti a dimostrare soltanto [il conferimento al debitore di un incarico di investimento dal quale il debito avrebbe avuto origine], senza riferimento all’inesistenza o all’estinzione del rapporto.