Integra l’eventus damni rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c. la permuta con la quale il debitore si spoglia di una partecipazione sociale di rilevante valore e sostanzialmente stabile in cambio di azioni dal valore fortemente oscillante, quando, a fronte del pronto compimento degli adempimenti necessari a rendere opponibile alla società e ai terzi il trasferimento della partecipazione ceduta, siano stati omessi senza plausibile ragione gli adempimenti previsti dagli artt. 2355 e 2022 c.c. per rendere opponibile l’acquisto delle azioni ricevute, così da precludere ai creditori di soddisfarsi su di esse mediante esecuzione forzata. La partecipazione risulta in tal modo sottratta alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. senza una reale contropartita.
L’azione revocatoria ordinaria ha carattere personale e funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale generica; il suo accoglimento lascia valido l’atto di disposizione del debitore e ne determina l’inefficacia nei soli confronti del creditore che ha agito, consentendogli di sottoporre a esecuzione forzata il bene oggetto dell’atto revocato.
Il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. può essere esperito a tutela del c.d. credito litigioso, ossia di ragioni di credito contestate il cui accertamento sia ancora sub iudice, sia quando la pretesa abbia fonte negoziale sia quando tragga origine da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto a sostegno di una domanda risarcitoria; sono tutelabili le ragioni di credito fondate su un titolo che, anche se successivo all’atto di disposizione, sia anteriore all’esercizio dell’azione revocatoria. La parziale riforma in appello, non ancora passata in giudicato, della sentenza che ha accertato il credito è irrilevante ai fini della legittimazione e dell’eventus damni.
Anche quando sia ancora pendente la controversia sul credito, l’eventus damni, da valutare con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l’atto di disposizione, non esige l’accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l’atto, depauperando in modo significativo il patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell’azione esecutiva o di maggiore difficoltà nella realizzazione del credito. Grava sul convenuto in revocatoria l’onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
Al fine di stabilire l’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione da revocare, e quindi l’intensità dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., rileva il momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito, ossia il negozio o l’atto o fatto generatore della pretesa, e non la data del suo accertamento giudiziale definitivo. Per gli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, del terzo; per gli atti anteriori occorrono la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione del terzo alla stessa.
L’azione revocatoria avente ad oggetto un contratto di permuta di partecipazioni in società di capitali rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, quale causa relativa a un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003.