Ricerca Sentenze
Tribunale di Torino, 7 Febbraio 2019, n. 584/2019

Competenza della sezione specializzata sulla manleva pattuita nella cessione di quote sociali

Tribunale di Torino, 7 Febbraio 2019, n. 584/2019
Competenza della sezione specializzata sulla manleva pattuita nella cessione di quote sociali

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/2003, relativo ai procedimenti concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, la controversia sulla manleva pattuita nel contesto della cessione di quote sociali, perché tale obbligazione è ancillare alla cessione stessa. Vi rientra altresì, ai sensi della lett. a) della medesima disposizione, la domanda relativa alla rinuncia all’azione sociale di responsabilità nei confronti di un ex amministratore e alla ratifica dei suoi atti; le domande connesse sono comunque attratte nella competenza della sezione specializzata ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003.

La ripartizione delle controversie tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa del medesimo tribunale attiene alla mera distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario, e resta estranea alla competenza in senso stretto, perché la sezione specializzata non costituisce un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie; la causa può quindi essere decisa dalla sezione specializzata senza necessità di una previa declaratoria di incompetenza del tribunale ordinario inizialmente adito.

La clausola con cui il cessionario di una partecipazione si accolla, nei rapporti interni con il cedente, tutti gli oneri direttamente o indirettamente riconducibili al trasferimento e all’originaria acquisizione della partecipazione comprende, secondo un’interpretazione letterale e sistematica, anche gli oneri derivanti dall’impegno del cedente a finanziare la società partecipata e dalle garanzie prestate in suo favore, e non soltanto le spese dell’atto di trasferimento.

Il trasferimento della quota non è idoneo a trasferire sull’acquirente l’obbligazione, assunta dal cedente nei confronti della società partecipata, di effettuare un finanziamento, perché la cessione del debito e del contratto ai sensi dell’art. 1407 c.c. presuppone in ogni caso il consenso del creditore, e il debitore non può spogliarsi dell’obbligazione assunta semplicemente cedendo a terzi la posizione sostanziale collegata al debito; simmetricamente, il socio che cede la quota non perde i crediti precedentemente vantati verso la società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2475 bis c.c., salvo la prova che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; a maggior ragione non è opponibile al terzo la deliberazione che sostituisce l’amministratore unico con un consiglio di amministrazione a firma congiunta, se non ancora pubblicata nel registro delle imprese al momento dell’impegno assunto dall’amministratore in nome della società.

Quando, in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito sia ceduto e il cessionario si costituisca con estromissione del cedente, il decreto va revocato in quanto emesso a favore di un soggetto non più titolare del credito e non più parte del giudizio, e l’opponente va condannato a pagare al cessionario la medesima somma, comprese le spese della fase monitoria, perché il cessionario succede nel credito alle stesse condizioni del cedente, accessori compresi.

La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che la parte abbia assolto l’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno; va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno alla riservatezza [derivante dalla produzione in giudizio di un accordo transattivo] della quale non siano stati neppure allegati gli elementi costitutivi e le conseguenze pregiudizievoli.

Data Sentenza: 07/02/2019
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Luca Martinat
Registro: RG 428 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/04/2022
Massima a cura di: matteo.musitelli
logo