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Tribunale di Torino, 1 Febbraio 2019, n. 520/2019

Competenza della sezione specializzata sull’esclusione del socio di cooperativa edilizia e sulle domande di rilascio

Tribunale di Torino, 1 Febbraio 2019, n. 520/2019
Competenza della sezione specializzata sull’esclusione del socio di cooperativa edilizia e sulle domande di rilascio

La domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, che è competente anche sulle domande connesse di rilascio dell’alloggio, di pagamento dei canoni di godimento e dell’indennità di occupazione sine titulo. L’art. 3, comma 3, d.l. n. 1/2012, conv. dalla l. n. 27/2012, nell’attribuire alla sezione specializzata le cause che presentano ragioni di connessione con quelle di sua competenza, si riferisce infatti alla connessione oggettiva propria, quale ricorre quando sia proposta una domanda di accertamento con efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale.

Nella cooperativa edilizia a proprietà indivisa, presupposto dell’assegnazione in godimento dell’alloggio è lo status di socio; la legittima esclusione del socio moroso, deliberata in conformità allo statuto [previo invito a mettersi in regola con i pagamenti e decorso il termine assegnato], comporta quindi la decadenza dall’assegnazione e l’obbligo di rilasciare l’alloggio. I pagamenti parziali successivi alla delibera di esclusione incidono soltanto sull’ammontare delle somme dovute e lasciano ferma la legittimità della delibera.

L’indennità dovuta dall’ex socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa per l’occupazione sine titulo dell’alloggio sociale si determina applicando in via analogica il criterio dell’art. 1591 c.c. in materia di locazione, secondo il quale il conduttore in mora nella restituzione è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, e comunque in misura corrispondente a quanto la cooperativa avrebbe percepito dall’assegnazione dell’alloggio ad altro socio se l’occupante lo avesse tempestivamente rilasciato.

Sui canoni di godimento e sull’indennità di occupazione, che costituiscono debiti di valuta, sono dovuti gli interessi dalle singole scadenze, mentre la rivalutazione monetaria spetta soltanto se il creditore alleghi e provi il maggior danno derivante dal ritardo.

Data Sentenza: 01/02/2019
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Edoardo Di Capua
Registro: RG 16469 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/04/2022
Massima a cura di: Chiara Flaim
Chiara Flaim

Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili” (relatori: Prof.ssa Elisabetta Pederzini, Prof. Marino Marinelli). Da gennaio 2018 a giugno 2018 ho studiato come Master-Exchange student presso l'Università di Maastricht (Paesi Bassi), frequentando i corsi di Corporate Social Responsibility, Comparative Company Law, European Company Law, Comparative Corporate Governance. Nell’ottobre 2017 ho fondato, insieme a tre compagni di università, la rivista giuridica “Trento Student Law Review” (rivista basata sul modello di peer-review, sistema OJS; https://thetslr.unitn.it/index). Nel settembre 2018 ho vinto la borsa di studio "Nonna Wanda Scholarship" bandita dalla Scuola notarile fondata da Raffaele Viggiani (http://scuolanotarile.com/index.php/page,borsedistudio_2018_2019.html): attualmente frequento la suddetta Scuola Notarile e svolgo la pratica notarile presso lo studio di Raffaele Viggiani (notaio in Milano). Nel settembre 2018 ho conseguito l’ammissione al 34°ciclo (a.a.2018/19-2021/22) del dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento per l'indirizzo "diritto privato, diritto privato comparato e diritto commerciale". All'interno di questo, ho optato per il curriculum "diritto commerciale".

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