La redazione del verbale di una decisione dei soci in un momento successivo a quello in cui la decisione è stata effettivamente assunta costituisce una mera irregolarità, priva di incidenza sulla genuinità della volontà dell’ente, che rileva soltanto ai fini dell’annullabilità; la mancata impugnazione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 2479-ter c.c. rende quindi la delibera stabile ed efficace nei confronti dei soci e della società. Diversa è l’ipotesi in cui la decisione non sia mai stata adottata, che nella s.r.l. con socio unico si traduce in un’assenza assoluta di determinazione del socio, equiparabile ai fini della tutela all’ipotesi prevista dall’art. 2479-ter, comma 3, c.c.
Il difetto di regolare convocazione, la mancata allegazione al verbale della delega del socio e l’inserimento a distanza di mesi del verbale nel libro delle decisioni dei soci sono vizi formali che determinano la sola annullabilità della delibera, da far valere nel termine di decadenza di novanta giorni.
L’amministratore che subentra nella carica, constatata l’omessa redazione e pubblicazione dei bilanci da parte dei predecessori, ha lo specifico obbligo di ricostruire la contabilità sociale, redigere i bilanci mancanti, convocare l’assemblea e far risultare le decisioni dei soci; in mancanza, concorre nell’omissione altrui, e a tal fine è irrilevante la prassi di trasmettere i progetti di bilancio direttamente al socio, che non tutela i terzi interessati alla pubblicazione dei bilanci.
L’inadempimento parziale dell’amministratore ai propri doveri [mancata redazione dei bilanci] giustifica, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della società, una riduzione del compenso commisurata alla rilevanza dell’obbligo violato, mentre resta esclusa la sua integrale mancata corresponsione; la redazione del bilancio costituisce incombente centrale e di primaria importanza anche nelle società di piccole dimensioni e con attività poco complessa.
Il rapporto tra l’amministratore e la società di capitali ha natura societaria, in ragione dell’immedesimazione organica, e non rientra tra quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c.; il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore per il pagamento del compenso appartiene pertanto alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003 e si svolge con il rito ordinario collegiale, al quale si applica la sospensione feriale dei termini.