Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti, siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. o di uno specifico patto negoziale di non concorrenza, non può mai ritenersi in re ipsa e, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, deve essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria. Anche quando sia possibile una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorre la prova almeno presuntiva sia dell’eventus damni sia delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dedotte in causa.
Il diritto al risarcimento per la violazione di un patto di non concorrenza presuppone, oltre alla violazione, una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile, e non meramente soggettiva, della sfera giuridica del preteso danneggiato. La società holding che agisce per la violazione di un patto posto a tutela dell’attività delle proprie controllate può lamentare al più un danno riflesso, consistente nella minusvalenza delle partecipazioni, che va escluso quando non siano stati conclusi i contratti asseritamente sviati, manchino pregressi rapporti commerciali con i clienti interessati e le risultanze documentali attestino la crescita del valore della produzione e del patrimonio netto delle controllate.
La controversia relativa alla violazione di un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di cessione di partecipazioni sociali rientra, almeno in senso lato, tra quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, con la conseguente composizione collegiale del tribunale.
A fondamento della domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice può dedursi anche un titolo non strettamente dipendente da quello fatto valere dall’attore, purché sussista un collegamento oggettivo con la causa petendi della domanda principale che giustifichi l’esercizio della discrezionalità del giudice nel consentirne la trattazione nel simultaneus processus. È inammissibile, con pronuncia di mero rito che lascia libera la parte di proporla in altra sede, la riconvenzionale che postuli l’ingresso in causa di un terzo estraneo ai fatti posti a fondamento della domanda principale, riguardi inadempimenti distinti e diversi e si fondi su una connessione debole, meramente soggettiva, quando la domanda principale sia matura per la decisione senza istruttoria.