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Tribunale di Bologna, 21 Giugno 2024, n. 1839/2024

Azione sociale di responsabilità del socio di s.r.l., indipendenza dalla delibera assembleare e onere probatorio

Tribunale di Bologna, 21 Giugno 2024, n. 1839/2024
Azione sociale di responsabilità del socio di s.r.l., indipendenza dalla delibera assembleare e onere probatorio

L’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. costituisce un’ipotesi di sostituzione processuale consentita dalla legge ai sensi dell’art. 81 c.p.c., che attribuisce al socio, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, una legittimazione straordinaria, concorrente e disgiuntiva, che si cumula con quella della società senza eliderla. A differenza dell’azione promossa dalla società, l’azione del socio prescinde dall’autorizzazione assembleare e può essere esercitata anche quando l’assemblea abbia deliberato di confermare l’organo amministrativo e di non promuovere l’azione di responsabilità.

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società ha natura contrattuale, sicché chi agisce ha l’onere di dimostrare le violazioni poste in essere dall’amministratore e il nesso di causalità fra gli inadempimenti e il danno, mentre incombe sull’amministratore l’onere di fornire anzitutto una credibile allegazione e poi la prova liberatoria della non imputabilità a sé degli atti dannosi, in applicazione del principio di vicinanza della prova. In difetto di adeguata giustificazione, le fuoriuscite di denaro dalle casse sociali [con causali generiche quali giroconti] costituiscono una sottrazione di risorse sociali per finalità extrasociali, in frontale violazione dei doveri di corretta gestione, con danno per la società pari a quanto fuoriuscito.

I pagamenti in favore di una società riconducibile all’amministratore, giustificati soltanto da una lettera di incarico di portata ampia e generica e da fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti, costituiscono distrazioni per finalità extrasociali ed esulano dalla sfera delle scelte gestorie sottratte al sindacato giudiziale. L’accertamento compiuto in sede di indagine [della polizia tributaria] sull’inesistenza delle operazioni spiega nel giudizio civile una convincente funzione di elemento di prova.

L’indicazione nel bilancio dei rapporti con una parte correlata e l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, atto dovuto per legge, sono inidonee a precludere ai soci o alla società l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità per atti di non corretta amministrazione emersi successivamente.

L’unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475-ter c.c. è la società, come risulta dal tenore letterale della norma e dall’art. 81 c.p.c. Il socio che proponga la domanda in nome proprio difetta di legittimazione attiva, a meno che la società [costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale] vi aderisca tempestivamente facendola propria.

Sono inammissibili gli addebiti di mala gestio allegati e qualificati per la prima volta nella comparsa conclusionale, a termini istruttori scaduti, anche quando i fatti emergano da documenti già trascritti nelle memorie istruttorie; su tali profili non si forma il giudicato ed essi possono essere riproposti in altro processo.

L’eccezione di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è tardiva, perché la rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali opera nel rispetto delle regole e delle tempistiche del processo civile, che impongono la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio per consentire al giudice le necessarie valutazioni e l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.

Le affermazioni contenute negli atti difensivi che risultino funzionali alle argomentazioni svolte a sostegno della propria tesi e all’accoglimento della domanda rientrano nella non punibilità prevista dall’art. 598, comma 1, c.p. e non danno luogo alla condanna al risarcimento di cui al comma 2.

La mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, che può desumersi soltanto quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte risulti inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda.

Data Sentenza: 21/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro: RG 6044 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: Silvia Ambrosio
Silvia Ambrosio

Avvocato | Studio legale Ambrosio

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