Nell’azione sociale di responsabilità promossa dal socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro l’amministratore [di s.r.l.], la società è parte necessaria del giudizio, come si desume dalle disposizioni che pongono a suo carico il rimborso delle spese in caso di accoglimento della domanda e le riservano la rinuncia e la transazione dell’azione. Qualora la società sia rappresentata dallo stesso amministratore convenuto, sussiste un conflitto di interessi che rende necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Quando il conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante convenuto in responsabilità è evincibile sin dal giudizio di primo grado, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale rientra tra le ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c., perché impedisce il pieno e corretto esercizio del diritto di difesa della società. Il giudice d’appello dichiara pertanto la nullità della sentenza e rimette la causa al primo giudice, che provvede alla nomina del curatore speciale e all’integrazione del contraddittorio.
Il vizio derivante dall’omessa nomina del curatore speciale della società, rilevabile d’ufficio, può essere fatto valere anche dall’amministratore che versa nella situazione di conflitto di interessi, perché prevale l’interesse sociale, che resta non adeguatamente rappresentato anche quando la società, citata in appello, non si costituisca.