Il divieto, previsto dall’art. 2358 c.c., di accordare prestiti per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salvo il rispetto delle condizioni ivi previste, costituisce norma imperativa posta a tutela dell’integrità del capitale sociale e dell’effettività del patrimonio, nell’interesse dei creditori e della società. Ne consegue che il collocamento di azioni avvenuto in violazione del divieto di assistenza finanziaria comporta la nullità sia del contratto di finanziamento sia, in presenza di un collegamento negoziale, del connesso contratto di acquisto delle azioni. Ciò in quanto l’area delle norme inderogabili la cui violazione determina nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. comprende anche quelle che vietano la stipulazione stessa del contratto, e non solo quelle attinenti al contenuto del regolamento negoziale.
Il divieto di assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 c.c. è applicabile, ai sensi dell’art. 2519, comma 1, c.c., anche alle società cooperative per azioni, in quanto profilo non disciplinato dalle norme sulle cooperative e compatibile con il modello cooperativo, a tutela dell’integrità del capitale sociale, esigenza che si pone anche per tali società. È del pari applicabile alle banche popolari, atteso che l’art. 150-bis T.U.B. non annovera l’art. 2358 c.c. tra le disposizioni codicistiche escluse e che l’abrogazione dell’art. 9 d.lgs. n. 105/1948 (che consentiva anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro limiti specifici) induce a ritenere estesa a tali banche la disciplina generale del divieto di assistenza finanziaria, comprensiva della necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria.