Ove i patti sociale di una s.n.c. prevedano l’impegno dei soci a prestare la loro opera personale a favore della società, il socio inadempiente risponde dei danni provocati alla società in ragione del mancato adempimento (nel caso di specie il danno è stato quantificato in misura pari al costo del personale assunto dalla società per supplire all’assenza del socio), senza che il socio inadempiente possa addure a giustificazione il dissidio insanabile tra soci, dissidio che – al più – potrebbe giustificare un recesso per giusta causa ai sensi del secondo comma dell’art. 2285 c.c.
La società non ha titolo per ottenere la condanna del socio receduto al pagamento, pro quota, delle perdite maturate, al momento del recesso, in ragione di specifiche operazioni, in quanto la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest’ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società.