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Tribunale di Roma, 30 Settembre 2016

Cancellazione della cancellazione per la contemporanea presenza di sopravvivenze attive e passive

Tribunale di Roma, 30 Settembre 2016
Cancellazione della cancellazione per la contemporanea presenza di sopravvivenze attive e passive

Pur ricostruendo la Cassazione la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d’ufficio ex art.2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica “delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione “avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”.

Tra i presupposti ex lege della cancellazione dal Registro va tuttora annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell’ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell’accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art.2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art.2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art.2492 c.c.) recante l’indicazione della “parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo”, bilancio solo all’approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese. Pertanto devono ritenersi non sussistenti le condizioni di legge nelle ipotesi in cui vi sia la sostanziale pretermissione del procedimento endosocietario ovvero la sua non completezza risultando ancora la concomitante presenza di attività da liquidare e passività da soddisfare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 30/09/2016
Registro: RVG 5610 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/02/2017
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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