Il consorzio tra gli operatori di un centro commerciale costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. non è legittimato a richiedere in nome proprio ai consorziati il pagamento delle spese di natura condominiale relative alle parti comuni del complesso quando accanto al consorzio sussista un condominio, anche di origine convenzionale, tra i proprietari delle unità immobiliari, perché in tal caso il consorzio può agire per la riscossione di tali oneri soltanto quale amministratore del condominio, e la previsione statutaria che gli affida la gestione degli spazi e dei servizi comuni non basta a fondare un potere di riscossione in nome e per conto proprio in mancanza di una specifica attribuzione nello statuto consortile o nel regolamento condominiale [società proprietaria di un’unità compresa in un centro commerciale e locata a un esercente moroso, destinataria di un decreto ingiuntivo del consorzio degli operatori per spese condominiali e promozionali, che ha versato in corso di causa l’importo ritenuto dovuto e ne ha ottenuto in appello la restituzione].
Le somme corrisposte al consorzio tra gli operatori di un centro commerciale a titolo di spese condominiali devono essere restituite al consorziato che le ha versate, perché percepite da un soggetto non legittimato a riceverle, tenuto conto della confusione tra spese consortili e spese condominiali nella richiesta di pagamento.
La sentenza definitiva resa tra le stesse parti, che abbia escluso la legittimazione del consorzio tra gli operatori di un centro commerciale a riscuotere in nome proprio gli oneri condominiali, ha valore di giudicato esterno nel successivo giudizio tra le medesime parti sulla stessa questione, e la circostanza che essa abbia esaminato un regolamento diverso da quello prodotto nel nuovo giudizio non ne inficia il ragionamento quando l’esistenza di un condominio affiancato al consorzio risulti confermata.
Il condominio e il consorzio costituito tra proprietari o operatori di un complesso immobiliare per la gestione delle parti e dei servizi comuni sono istituti distinti che, nonostante le numerose analogie, presentano caratteristiche diverse che non ne consentono la completa parificazione, sicché le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore l’onere di provare i fatti costitutivi del credito, compresa la propria legittimazione a riscuotere gli oneri richiesti.