Il contratto definitivo di cessione di quote di una società a responsabilità limitata stipulato dopo un contratto preliminare nullo per violazione del divieto di patto commissorio è anch’esso nullo ai sensi dell’art. 2744 c.c. quando, pur non contenendo riferimenti espliciti alla causa di garanzia, ricalca pedissequamente l’assetto negoziale del preliminare ed è concluso secondo la cadenza temporale in esso prevista, perché i due negozi, pur dotati ciascuno di una propria causa, sono collegati e funzionalmente preordinati al medesimo scopo di garanzia, e non rileva che la nullità del preliminare lo renda inidoneo a vincolare il debitore alla stipula del definitivo [debitore che, a garanzia di debiti riconosciuti per iscritto, si è obbligato con preliminare a trasferire ai creditori il 90% delle quote di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, con diritto di riscatto al pagamento e attribuzione irrevocabile delle quote in caso di inadempimento, e ha poi stipulato il definitivo per atto notarile entro il termine fissato nel preliminare].
L’accertamento della violazione del divieto di patto commissorio va condotto secondo un criterio sostanzialistico e funzionale, avendo riguardo non soltanto al tenore letterale delle clausole ma alla funzione economica che l’operazione mira in concreto a realizzare, anche quando le parti pongano in essere più negozi collegati, perché è improbabile che il contratto con cui si realizza l’accordo vietato contenga clausole che ne disvelino esplicitamente l’intento elusivo.
Il patto commissorio è ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati, come un contratto preliminare e il successivo contratto definitivo, quando l’assetto di interessi complessivo riveli che il trasferimento del bene è volto, più che alla funzione di scambio, a uno scopo di garanzia, purché tra le pattuizioni sussista un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia.
Il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., da interpretare in senso funzionale, colpisce qualunque convenzione, quale ne sia il contenuto, impiegata per conseguire il risultato concreto dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito, a prescindere dalla natura obbligatoria, traslativa o reale del contratto, dal momento in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi e dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione, e la sua ratio risiede nella tutela del debitore e della par condicio creditorum.
La parte che, non avendo dato soddisfazione alla pretesa, ha reso necessario il giudizio è soccombente ai fini della regolazione delle spese anche se non si è costituita in primo grado e ha poi aderito all’impugnazione, quando l’impugnazione sia fondata indipendentemente da tale adesione.