La decisione di cessare l’attività della s.r.l. [con risoluzione consensuale del contratto di affitto d’azienda di cui la società era affittuaria], anche se eventualmente opportunistica rispetto all’esito di una causa risarcitoria promossa da un creditore, non costituisce di per sé atto di gestione illecito idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché l’amministratore non ha l’obbligo di proseguire l’attività sociale al solo fine di soddisfare i creditori, e i beni aziendali di proprietà di terzi non avrebbero comunque potuto essere aggrediti in esecuzione del credito verso la società. Possono invece integrare tale responsabilità, se allegate, la sottrazione o dispersione di beni propri della società, la violazione della par condicio creditorum o operazioni irragionevoli che abbiano depauperato un patrimonio sociale altrimenti idoneo a soddisfare il creditore.
La responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. ha natura extracontrattuale e riguarda un danno indiretto, derivante dall’insufficienza del patrimonio sociale cagionata da condotte gestorie contrarie alla legge o alla corretta gestione, mentre l’art. 2476, comma 7, c.c. riguarda le condotte gestorie che cagionano un danno diretto al terzo, come nel caso dell’amministratore che, prospettando un andamento economico non veritiero, induca il terzo a contrattare con la società; spetta al giudice ricondurre i fatti allegati all’una o all’altra fattispecie, indipendentemente dalla qualificazione del danno operata dalla parte. Il contratto di affitto d’azienda concluso dall’amministratore tra la propria ditta individuale e la società, soggetti giuridici distinti, anni prima del sorgere del credito risarcitorio, non è in nesso causale con il danno lamentato dal creditore.
La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un illecito dell’amministratore, sicché, escluso questo, va esclusa anche la responsabilità del socio che non si sia attivato per impedire la condotta.