Il contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca e Intesa San Paolo ha avuto ad oggetto soltanto l’impresa bancaria e i rapporti ad essa strettamente inerenti e non ciò che non é stato espressamente ricompreso tra le Attività Incluse o “che non sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”; tale non è un contratto di acquisto di partecipazioni collegato a un contratto di distribuzione commerciale.
Ai sensi dell’art. 83 t.u.b. dalla data di insediamento degli organi liquidatori contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione.