Quando il contratto di cessione di partecipazioni subordini l’operazione alle autorizzazioni dell’autorità di vigilanza e fissi il termine finale per l’avveramento delle condizioni sospensive alla più tarda tra una data prestabilita, la fine del mese successivo al rilascio delle autorizzazioni e la data concordata per iscritto dalle parti, il termine non scade finché le autorizzazioni non siano rilasciate o le parti non abbiano concordato una nuova data; è pertanto ingiustificato lo scioglimento dal contratto dichiarato da una parte dopo che l’autorità si sia limitata a chiedere integrazioni documentali a entrambe, e non integra violazione dell’art. 1358 c.c. la condotta della controparte quando le integrazioni richieste non fossero di sua esclusiva responsabilità.
La parte che lamenti il danno per l’ingiustificato scioglimento della controparte da un contratto sottoposto ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza deve provare, anche in via indiziaria, che le integrazioni richieste sarebbero state fornite e che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata; in mancanza nessun danno è risarcibile, e, venuto meno l’interesse di entrambe le parti all’operazione, può essere accertata l’inefficacia dei contratti.