Le somme versate dal socio di cooperativa edilizia a titolo di acconto sul prezzo dell’immobile prenotato attengono al rapporto di scambio e non al rapporto sociale; ne consegue che, sciolto il rapporto sociale [per recesso concordato con la cooperativa], la cooperativa è tenuta a restituirle, restando irrilevanti le previsioni statutarie relative al rapporto mutualistico [che subordinano il rimborso al subentro di un nuovo socio]. Sul relativo credito non sono dovuti gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, perché il rapporto tra cooperativa e socio non integra una transazione commerciale tra imprese, ma soltanto, a decorrere dalla domanda giudiziale, gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.