Il divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. può applicarsi analogicamente anche ai soci nell’ipotesi della cessione della partecipazione sociale di governo della società e, nello specifico, del socio di riferimento (anche non unico) cui è riconducibile l’attività di impresa allorché sia autonomamente titolare di adeguata conoscenza dei clienti e dell’organizzazione aziendale, sufficiente a consentirgli l’esercizio di concorrenza differenziale nei confronti dell’acquirente. L’operatività di suddetto divieto rimane subordinata ad un giudizio di “idoneità” della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta.
Nel caso di cessione d’azienda, può integrare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., la presa di contatto della clientela altrui in maniera sistematica quando si inserisce nel quadro di comportamenti tendenti a svuotare l’azienda trasferita dei mezzi necessari per la sua prosecuzione nell’immediato periodo successivo al trasferimento e ad acquisire l’avviamento di quest’ultima.