In tema di cessione di partecipazioni sociali, la clausola contrattuale che prevede la variabilità del prezzo in dipendenza delle sopravvenienze negative, derivanti da minori crediti o attività ovvero da maggiori debiti o passività intervenuti entro un determinato arco temporale, deve essere interpretata, secondo la comune intenzione delle parti ed il tenore letterale del contratto.
Qualora dal regolamento negoziale emerga che le parti abbiano inteso assoggettare alle sopravvenienze negative esclusivamente la componente dilazionata del corrispettivo, il relativo meccanismo di aggiustamento non può estendersi alla parte fissa del prezzo già versata al momento della stipulazione.