Nelle società di persone la sospensione cautelare prevista dall’art. 2287 c.c. riguarda soltanto la delibera di esclusione adottata a maggioranza dagli altri soci e opposta dal socio escluso. Quando invece la società si compone di due soci e l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro, la norma non prevede la sospensione cautelare del provvedimento giudiziale già emesso.
L’art. 669-novies c.p.c. prevede l’inefficacia del provvedimento cautelare, anche anticipatorio, quando una sentenza, anche non passata in giudicato, dichiari inesistente il diritto cautelato. La norma non consente invece di sospendere un provvedimento cautelare per mezzo di un altro provvedimento cautelare. Inoltre, per la strumentalità attenuata delle misure anticipatorie, il primo comma dell’art. 669-novies c.p.c. non si applica, sicché il provvedimento d’urgenza non perde efficacia se il giudizio di merito non viene iniziato o si estingue. I mezzi di impugnazione e la sospensione dei provvedimenti giudiziari, anche cautelari, sono regolati dalla legge. La sospensione non può quindi essere disposta in via analogica, ma solo nei casi e con gli strumenti espressamente previsti. È pertanto inammissibile la richiesta, proposta in corso di causa, di sospendere l’efficacia di un’ordinanza cautelare pronunciata dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.