Alla dichiarazione di “non avere più nulla a pretendere” non può riconoscersi natura transattiva per difetto dell’elemento costitutivo delle reciproche concessioni, né natura di rinuncia di tutte le possibili pretese scaturenti dal rapporto. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, la remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito (nella specie la dichiarazione di “non aver più nulla a pretendere veniva apposta in calce al riepilogo delle posizioni da compensare in relazione alla cessione di quote di s.n.c.).